L’Accademia

Statuto

L’Accademia

Statuto

STATUTO DELLA “ACCADEMIA FILANGIERI – DELLA PORTA”

 

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

 

– Articolo 1 –

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile l’Associazione non riconosciuta “ACCADEMIA FILANGIERI – DELLA PORTA”. 

 

– Articolo 2 –

L’Associazione ha sede in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 39, con delibera del consiglio di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie. 

 

– Articolo 3 –

L’associazione, che non persegue scopi di lucro, è intitolata a due studiosi che da Napoli e Vico Equense proiettarono fulgidamente il pensiero meridionale sul palcoscenico universale. 

   L’associazione ha come oggetto la promozione di studi a largo spettro partendo dalla forza e dalla risonanza delle idee – che nacquero in questi luoghi – anche grazie all’opera di due vescovi di Vico Equense particolarmente attenti alle innovazioni sociali quali Mons. Paolo Regio, nella cui curia fiorirono le stamperie vicane del Cinque– cento che pubblicarono testi altrove forse proibiti, e Mons. Domenico Natale, immolato per la sua Catechesi repubblicana sul patibolo di Piazza Mercato tra i martiri della Repubblica Napoletana – quanto in altri centri del Meridione, e vengono tuttora recepite in campo internazionale. 

    Inoltre, intende focalizzare l’attenzione sulle innovazioni scientifiche e sulle prospettive aperte anche alle future generazioni dal pensiero nato nel periodo che si estende dal sedicesimo fino al diciottesimo secolo ed alla Rivoluzione Napoletana del 1799. 

    Gli ambiti operativi sono la produzione storica, filosofica, letteraria, artistica, economica, politica, sociale e scientifica di questi periodi, analizzati in proiezione contemporanea e futura. 

    Nell’ambito di tale scopo l’Associazione può: 

  • promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
  • effettuare inchieste e sondaggi di opinione; 
  • curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi; 
  • promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse; – intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari; 
  • svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l’opinione pubblica; – organizzare corsi di studi anche istituendo borse; 
  • organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale; 

– svolgere qualunque altra attività purchè esclusivamente finalizzata al raggiungimento dello scopo. 

   L’Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possa– no contribuire allo sviluppo dell’Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità. 

   L’attività dell’associazione è articolata in tre sezioni: 

  1. cultura storica, filosofica, letteraria e artistica;
  2. cultura giuridica, economica, politica e sociale; 
  3. cultura scientifica. 

   Ogni sezione è retta da un Coordinatore eletto dall’Assemblea tra i soci particolarmente competenti nel campo degli studi che costituiscono l’oggetto dell’attività di ciascuna sezione. 

   I Coordinatori delle tre sezioni costituiscono il Comitato scientifico dell’Accademia che fa parte integrante del Direttivo.

 

– Articolo 4 –

La durata dell’Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall’assemblea dei soci. 

 

– Articolo 5 –

L’anno sociale ha durata dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre. 

 

TITOLO II
PATRIMONIO 

 

– Articolo 6 –

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote versate dagli associati;
  • dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati o eventualmente deliberati annualmente dall’assemblea per un importo non superiore al doppio della quota;
  • dai contributi di terzi;
  • dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
  • da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od internazionali. 

   E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi e/o riserve durante la vita del– l’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia– no imposte per legge. 

   L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente del– le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate, se preventivamente autorizzate dal Presidente e fino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). 

 

– Articolo 7 –

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.

   Il conto consuntivo e quello preventivo dovranno essere approvati dall’Assemblea entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. 

 

– Articolo 8 –

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per an– no, dell’ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l’approvazione del conto consuntivo. 

   La determinazione dell’ammontare della prima quota è effettua– ta dagli associati in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo. 

 

– Articolo 9 –

La morosità nel pagamento delle quote associative ordinarie e straordinarie comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l’immediata riviviscenza di tutte le prero– gative connesse allo status di associato. 

 

TITOLO III
DEGLI ASSOCIATI

 

– Articolo 10 –

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la cui partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l’obbligo del versamento della quota annuale, nonché delle eventuali quote straordinarie deliberate dall’Assemblea. 

   Gli associati possono essere:

  • fondatori: coloro che si sono riuniti la prima volta per dare origine all’associazione;
  • ordinari: tutti coloro che condividono gli scopi dell’associazione, so– no ufficialmente iscritti ed in regola con i versamenti delle quote annuali;
  • junior: tutti gli studenti che vorranno aderire. 

   Ciascun associato ha diritto di voto, fatta eccezione per gli associati “junior”, e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato. 

   Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Diretti– vo, potranno essere ammessi come associati onorari coloro che con scritti, pubblicazioni ed attività di ricerca abbiano dato incremento agli studi sul Rinascimento e sull’Illuminismo e, in particolare, su Giovan Battista della Porta e Gaetano Filangieri, nonché sul loro ambiente, o si siano resi altamente benemeriti della cultura; questi soci sono e– sentati da qualsiasi contributo e non hanno diritto di voto. 

   Tutti i soci dovranno fornire all’atto dell’iscrizione il proprio curriculum ed una breve presentazione della propria attività, onde inserirli, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, nel sito on–line ufficiale dell’associazione. 

 

– Articolo 11 –

La qualità di associato si acquista con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante e su presentazione di almeno due associati; l’aspirante dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. 

 

– Articolo 12 –

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione.

  1. dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all’Associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno;
  2. esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l’Associazione. 

   La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all’interessato mediante raccomandata o mezzo equipollente. 

   Avverso l’esclusione l’associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio arbitrale di cui in seguito che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura. 

 

– Articolo 13 –

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni dell’associazione. 

 

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

– Articolo 14 –

Gli organi dell’Associazione sono: 

  1. l’assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente dell’Associazione;
  4. il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri. 

   Gli organi direttivi di cui alle lettere “b”, “c” e “d” durano in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta, il primo Consiglio Direttivo dura in carica per due anni. 

Le cariche sociali sono gratuite.

 

– Articolo 15 –

L’assemblea è composta da tutti gli associati non morosi. Essa:

  • approva il rendiconto annuale;
  • nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione;
  • nomina il Presidente dell’Associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione;
  • nomina il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, tranne il primo pure nominato in sede di costituzione dell’Associazione;
  • delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

   L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione, a mezzo di avviso di convocazione da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione anche a mezzo strumenti telematici che garantiscano la ricezione. 

   L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

   Gli associati possono partecipare all’assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe. 

   L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti. 

   Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega; in particolare gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. 

   L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali. 

   L’assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l’ordine del giorno delle materie da trattare; le proposte di modifica di modifica dello statuto dovranno essere avanzate da almeno da un terzo degli associati. L’assemblea richiesta dai soci deve tenersi entro un mese dalla richiesta stessa. 

   L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine: dal Vice Presidente o dall’associato designato dagli intervenuti. 

   Svolge le funzioni di segretario dell’assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l’associato designato da chi presiede. 

 

– Articolo 16 –

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri e viene eletto dall’assemblea.

   Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:

  • la promozione e l’attuazione dell’attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno dall’Assemblea;
  • la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame dell’assemblea il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’assemblea che dovrà deliberarne l’approvazione;
  • la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere e del Prefetto fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;
  • l’ammissione e l’esclusione dei soci;
  • la determinazione annuale della quota associativa;
  • la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L’eventuale regolamento dovrà essere redatto nell’assoluto rispetto dei principi informatori nunciati in questo statuto. 

   Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante coopta– zione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell’intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l’assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell’intero Consiglio. 

   Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato. 

   Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede. 

   La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell’ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età. 

   Al Segretario del Consiglio competerà l’onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell’assemblea, nonchè la tenuta dei libri dell’Associazione e la conservazione della documentazione non contabile; provvede al disbrigo della normale corrispondenza, all’aggiornamento del libro dei soci ed alla distribuzione dei comunicati interni. 

   Il Tesoriere terrà la contabilità dell’Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell’Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecita– re i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate. 

   Il Prefetto ha il compito di curare l’organizzazione delle manifestazioni ed eventi, l’accoglienza di ospiti ed autorità. 

   I Coordinatori di Sezioni, formulano in armonia con gli altri Coordinatori, una programmazione delle attività culturali, contattano eventuali sponsors per le attività dell’associazione, propongono convenzioni, protocolli di intesa e di collaborazione con Enti nazionali e internazionali. 

   Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed an– che di consulenti esterni. 

 

– Articolo 17 –

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale. 

   Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali. 

   Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere. 

   Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente impedito”, o altra similare. 

 

– Articolo 18 –

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri da scegliersi fra gli associati.

   Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni: 

  • – vigila sulla tenuta dei conti dell’Associazione;
  • esprime all’assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; 
  • Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri da scegliersi fra gli associati. 
  • Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni: 
  • decide senza appello i ricorsi presentati dagli interessati avverso l’esclusione degli associati;
  • dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argo– mento rimesso al suo giudizio; 
  • vigila sull’osservanza dello statuto e stabilisce eventuali sanzioni.

   Il Collegio dei Probiviri svolge la propria attività di giudizio, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.

   Per il funzionamento degli organi si rinvia alle norme procedimentali dettate per il Consiglio Direttivo.

 

TITOLO V
LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

 

– Articolo 19 –

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all’Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni. 

   Il Consiglio Direttivo potrà istituire il “Libro dei Verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo”. Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati. 

   In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell’assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio. 

   Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati. 

 

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO

– Articolo 20 –

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’assemblea a maggioranza dei presenti, ma la convocazione dell’adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

   L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione stabilirà a quale organizzazione con finalità analoghe o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell’ente e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri. 

 

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

– Articolo 21 –

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l’Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l’interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Napoli la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari. 

   Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli. 

   Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio. 

 

– Articolo 22 –

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili. 

 

 

Benedetto MIGLIACCIO

Attilio LEONARDO 

Massimo FRANCO 

Maria Gabriella MANSI

Giancarlo CARRIERO 

Paolo PANE 

Aurelio BETTINI 

Giancarlo BRACALE 

 Marina FUMO

Debora ADRIANOPOLI 

Francesco PALAGIANO 

Marco PERILLO

Sergio PUTTINI 

Maggiorino GUIDA 

Giuseppe IMPARATO 

Mauro GIANCASPRO 

Susanna AMATO 

Paolo IORIO 

Valeria IACOBACCI 

Alfonso VILLANI 

Amedeo ARENA 

Francesco SBORDONE 

Attilio MONTEFUSCO 

Alfonso PAOLELLA 

Marco de Ciutiis (NOTAIO)